Criterio di uso del garage comune condominiale
Cazz. Sez. II Civile, n. 26226 del 7 dicembre 2006
E' illegittima la delìbera assembleare che, nello stabilire il criterio di uso
del garage comune condominiale, attribuisca ai condomini la scelta del posto
macchina secondo il criterio del valore degli appartamenti.
La Corte ha specificato che nel caso di garage in comunione prò indiviso fra
tutti i condomini, in cui il diritto di ciascuno investe l'immobile nella sua
totalità, la quota di proprietà di cui all'art.1118 c.civ., quale misura del
diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della
comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti, come
ribadisce l'art.1102 cod. civ. con il porre il limite del "pari uso".
Quindi, ove i posti macchina non siano equivalenti per comodità d'uso, nel
disaccordo delle partì, il criterio da seguire è quello indicato dal' art. 1102
cod.civ., il quale impedisce che alcuni comproprietari facciano un uso della
cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri.