Mancata
manutenzione del lastrico solare
Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2006, n. 3676
Il condominio, quale custode ex art. 2051 c.c. - in persona dell'amministratore,
rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi
compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l'uso esclusivo -
risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto
di manutenzione del lastrico solare. A tal fine i criteri di ripartizione delle
spese necessarie non incidono sulla legittimazione del condominio nella sua
interezza e del suo amministratore, comunque tenuto a provvedere alla
conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio ai sensi
dell'art. 1130 c.c.