Edifici limitrofi strutturalmente autonomi; parti destinate
all’uso e al godimento degli stessi
Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14559
In tema di condominio negli edifici, la presunzione legale di comunione di
talune parti, stabilita dall'art. 1117 c.c., senz'altro applicabile quando si
tratti di parti dello stesso edificio, può ritenersi applicabile in via
analogica anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio,
bensì di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purché si tratti di beni
oggettivamente e stabilmente destinati all'uso od al godimento degli stessi,
come nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari
diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed
accesso a tutti i fabbricati che lo circondano.