Il condominio non risarcisce il danno subito da chi scivola
sulle scale se il pericolo era evidente
Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 Giugno 2008 , n. 16607
Se il fatto lesivo è stato cagionato esclusivamente dal comportamento del
danneggiato nessun risarcimento è dovuto dal condominio.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una signora che
chiedeva il risarcimento del danno subito a causa della caduta occorsale
nell’atrio di un edificio reso scivoloso dalla cera applicata dal custode dello
stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli
inquilini.
La Corte ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è
esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla
cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un
comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel
caso in esame si rileva dunque la sussistenza di un comportamento colposo della
vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la signora aveva,
infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai
corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino,
rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur
potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva
in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale
diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.
Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo
sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata,
giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la
responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la
diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua
intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.
Responsabilità del condominio per i danni arrecati alla persona, caduta dalle
scale condominiali
Tribunale di Monza, sentenza depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2007
In materia di responsabilità extracontrattuale, deve riconoscersi la
responsabilità del condominio per i danni arrecati alla persona che, mentre
scendeva le scale di pertinenza del condominio medesimo, perdeva l'equilibrio a
causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso, causandosi delle lesioni
fisiche.